Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 21 giu 2013
Campo di applicazione 1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda in particolare le seguenti attività: a) le attività di pesca ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nel Mar Baltico; e b) le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca. 2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018. 3.   Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Finlandia e dalla Svezia (di seguito «gli Stati membri interessati»).
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