Art. 10
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 21 giu 2013
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.
2. Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:
a)
provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
b)
stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;
c)
designano, se del caso, i punti di contatto di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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