Art. 2
Adeguamento del capitale versato
In vigore dal 21 giu 2013
Adeguamento del capitale versato
1. Dato che ogni BCN non appartenente all’area dell’euro (ad eccezione della Hrvatska narodna banka) ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2010/28, secondo lo schema valido fino al 30 giugno 2013, ciascuna di esse, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell’.
2. La Hrvatska narodna banka trasferisce alla BCE l’importo indicato a fianco al proprio nome nella terza colonna della tabella contenuta nell’.
3. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità con la decisione BCE/2013/18, del 21 giugno 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l’adeguamento del capitale versato (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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