Art. 4
In vigore dal 19 giu 2013
1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all' è immediato ed effettivo.
2. La Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
3. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Spagna comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'elenco dei beneficiari destinatari di aiuti nell'ambito del regime di cui all' e l'importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi in detto regime, ripartiti nelle categorie indicate nella precedente sezione 6.2;
b)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
4. La Spagna informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'. Essa trasmette immediatamente, dietro richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:489:oj#art-4