Art. 2

Riesame delle misure

In vigore dal 13 giu 2013
L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Riesame delle misure Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate periodicamente per tener conto, se del caso, dei nuovi sviluppi per quanto concerne la presenza di OGM non autorizzati nei prodotti originari della Cina o da essa spediti o dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di campionamento e di analisi di cui alla presente decisione.»
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