Art. 2
Riesame delle misure
In vigore dal 13 giu 2013
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Riesame delle misure
Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate periodicamente per tener conto, se del caso, dei nuovi sviluppi per quanto concerne la presenza di OGM non autorizzati nei prodotti originari della Cina o da essa spediti o dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di campionamento e di analisi di cui alla presente decisione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2013:287:oj#art-2