Art. 2

In vigore dal 10 giu 2013
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione presso la Repubblica d'Austria, ai sensi dell'articolo 24 del protocollo sui trasporti, e rilascia la seguente dichiarazione: "In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" o alla"Comunità" nel testo del protocollo si intendono fatti, ove opportuno, all' "Unione europea" o all'"Unione".".
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