Art. 1

In vigore dal 10 giu 2013
La Commissione è autorizzata a negoziare, per conto dell’Unione europea, relativamente alle materie che rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione, una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia, come disposto dalle direttive di negoziato allegate alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:304:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo