Art. 1
In vigore dal 10 giu 2013
La Commissione è autorizzata a negoziare, per conto dell’Unione europea, relativamente alle materie che rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione, una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia, come disposto dalle direttive di negoziato allegate alla presente decisione.
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