Art. 1
In vigore dal 10 giu 2013
1. La posizione che l’Unione europea adotta in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS per i PMA è che fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, i PMA non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’accordo TRIPS, per un periodo da stabilire atraverso il consenso dei membri dell'OMC, o fino alla data in cui cesseranno di far parte dei paesi membri meno avanzati, qualora la data sia anteriore.
2. Durante tale periodo di proroga i PMA non riducono i livelli già esistenti di tutela della proprietà intellettuale al di sotto di quelli fissati dall’accordo TRIPS. La presente decisione non pregiudica la decisione del Consiglio TRIPS, del 27 giugno 2002, sulla «Proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1 dell’accordo TRIPS per i paesi membri meno avanzati per determinati obblighi riguardo ai prodotti farmaceutici».
3. Inoltre, durante tale periodo di proroga deve essere adeguatamente valutato ed identificato il rispettivo livello di attuazione dell’accordo TRIPS nei diversi PMA e deve essere determinato in che modo l’assistenza tecnica e i programmi di sviluppo di capacità possano essere coordinati, utilizzati e valutati in maniera più efficiente, privilegiando gli aspetti che presentano utilità immediata al fine di consentire un processo di graduale integrazione.
Storico versioni
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