Art. 31

In vigore dal 31 mag 2013
1.   Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi. 2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
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Art. 31 Decisione (UE) 2013/255 — Testo vigente | Portale Normativo