Art. 1

In vigore dal 31 mag 2013
1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinate attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, oppure per la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, qualora uno Stato membro determini, valutando caso per caso, che sono destinati a scopi alimentari, medici o altri scopi umanitari, oppure a beneficio del personale dell'ONU, o del personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.
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Art. 1 Decisione (UE) 2013/255 — Testo vigente | Portale Normativo