Art. 2

In vigore dal 14 mag 2013
In deroga all’ della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine e i tratti stradali comuni della cui costruzione e manutenzione è responsabile la Repubblica ceca e, se del caso, i cantieri corrispondenti situati nel territorio della Repubblica di Polonia, sono considerati parte del territorio della Repubblica ceca ai fini delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione di detti ponti e tratti stradali comuni.
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/237 — Testo vigente | Portale Normativo