Art. 2
In vigore dal 8 mag 2013
Per un periodo transitorio fino al 15 agosto 2013 le partite originarie del Messico, comprese quelle trasportate via mare su rotte d’altura, contenenti prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna d’allevamento e selvatica che siano stati sottoposti al trattamento specifico D di cui alla parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE possono essere importate o transitare nell’Unione purché siano accompagnate dal pertinente certificato, debitamente compilato e firmato prima del 17 maggio 2013.
Storico versioni
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