Art. 2

In vigore dal 8 mag 2013
Per un periodo transitorio fino al 15 agosto 2013 le partite originarie del Messico, comprese quelle trasportate via mare su rotte d’altura, contenenti prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e ottenuti da pollame e selvaggina da penna d’allevamento e selvatica che siano stati sottoposti al trattamento specifico D di cui alla parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE possono essere importate o transitare nell’Unione purché siano accompagnate dal pertinente certificato, debitamente compilato e firmato prima del 17 maggio 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:217:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo