Art. 5

In vigore dal 2 mag 2013
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni: (a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario; (b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure programmate per conformarsi alla decisione; (c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto; (d) la data e l'importo esatto dei versamenti mensili e degli adeguamenti annuali effettuati dall'entrata in vigore della convenzione fino alla data di adozione della presente decisione. 2.   La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’, paragrafo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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