Art. 2

In vigore dal 26 apr 2013
Per l’esercizio finanziario 2012 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, riportati nell’allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/210 — Testo vigente | Portale Normativo