Art. 1

In vigore dal 25 apr 2013
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone fino al 30 aprile 2015.
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