Art. 2
In vigore dal 22 apr 2013
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015.
Tuttavia, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data in cui una delle seguenti modifiche alla direttiva 2003/96/CE diviene applicabile:
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modifica del sistema generale di tassazione dei prodotti energetici, in base a modalità con le quali la presente autorizzazione non è compatibile,
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modifica che autorizza la Francia ad applicare aliquote d’imposta differenziate a livello delle regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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