Art. 21

Continuità

In vigore dal 22 apr 2013
Continuità Le norme e i regolamenti adottati per l’attuazione dell’azione comune 2008/550/PESC restano in vigore ai fini dell’attuazione della presente decisione a condizione che siano compatibili con la presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.
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Continuità (Art. 21 Decisione (UE) 2013/189) — Testo vigente | Portale Normativo