Art. 1
In vigore dal 22 apr 2013
La decisione 2012/739/PESC del Consiglio è così modificata:
(1)
sono aggiunti i seguenti articoli:
"Articolo 6 bis
Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili, in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e la fornitura di pertinenti finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
b)
le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 1; e
c)
le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."
"Articolo 9 bis
Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, e la prestazione di pertinente assistenza tecnica o formazione e di altri servizi, nonché il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
b)
le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 1; e
c)
le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."
"Articolo 14 bis
Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 13, lettere a), c) e e), le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle suddette imprese, o la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
b)
le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 1; e
c)
le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.".
2)
l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
"Articolo 31
1. La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
2. Le deroghe di cui agli articoli 6 bis, 9 bis e 14 bis sono riesaminate prima della scadenza della presente decisione, tenendo conto del fatto che contribuiscono all'assistenza della popolazione civile siriana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:186(1):oj#art-1