Art. 1

In vigore dal 22 apr 2013
La decisione 2011/137/PESC è così modificata: l’ è sostituito dal seguente: « 1)   L’ non si applica: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo; b) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale; c) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale. 2)   L’ non si applica: a) alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso; b) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale; c) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale, autorizzate preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“il comitato”). 3)   L’ non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale. 4)   L’ non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche. 5)   L’ non si applica all’assistenza tecnica, alla formazione, all’assistenza finanziaria e alle altre forme di assistenza, destinate unicamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche. 6)   L’ non si applica: a) alla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinati unicamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche. b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell’ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»
Storico versioni

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