Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 18 apr 2013
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce le norme relative alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie che gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione entro il 30 giugno, in conformità all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 («le relazioni annuali»).
Tali norme riguardano le informazioni che gli Stati membri devono includere nelle relazioni annuali relative alle ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento, effettuate dall’autorità competente a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 («ispezioni non discriminatorie») e le modalità della loro presentazione alla Commissione.
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