Art. 1
In vigore dal 18 apr 2013
La decisione 2005/1/CE è modificata come segue:
1)
all’, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda l’apparecchio “Ultra-FOM 300” e “Ultra-sound IS-D-05” al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori della misura P2 nel punto indicato nell’allegato, parte 4, punto 3 e parte 5, punto 3. Il marchio corrispondente del punto di misurazione deve essere eseguito durante la procedura di misurazione.»;
2)
l’articolo 1 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 bis
Nella Repubblica ceca, fatta salva la presentazione standard di cui all’allegato V, punto B.III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino possono essere presentate:
a)
senza orecchie; queste saranno rimosse prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:
; e
b)
senza sugna; questa sarà rimossa prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:
; e
c)
senza sugna e senza orecchie; le orecchie saranno rimosse prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:
.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.»;
4)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2013:187:oj#art-1