Art. 1

In vigore dal 18 apr 2013
La decisione 2005/1/CE è modificata come segue: 1) all’, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda l’apparecchio “Ultra-FOM 300” e “Ultra-sound IS-D-05” al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori della misura P2 nel punto indicato nell’allegato, parte 4, punto 3 e parte 5, punto 3. Il marchio corrispondente del punto di misurazione deve essere eseguito durante la procedura di misurazione.»; 2) l’articolo 1 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 1 bis Nella Repubblica ceca, fatta salva la presentazione standard di cui all’allegato V, punto B.III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino possono essere presentate: a) senza orecchie; queste saranno rimosse prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: ; e b) senza sugna; questa sarà rimossa prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: ; e c) senza sugna e senza orecchie; le orecchie saranno rimosse prima della pesatura e della classificazione della carcassa. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: .»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.»; 4) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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