Art. 1

In vigore dal 27 mar 2013
La decisione 2011/101/PESC è così modificata: 1) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2014. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.»; 2) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.
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