Art. 1
In vigore dal 27 mar 2013
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2014. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.»;
2)
l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2013:160(1):oj#art-1