Art. 11

In vigore dal 22 mar 2013
L’Unione concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004. Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500 000 EUR.
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Art. 11 Decisione (UE) 2013/155 — Testo vigente | Portale Normativo