Art. 1
In vigore dal 20 mar 2013
La misura di aiuto che la Repubblica polacca ha concesso a favore dell’impresa Nauta S.A. sotto forma di acquisto di obbligazioni per un importo di 120 milioni di PLN ad un tasso di interesse effettivo del 5,28 % nel periodo 2009-2011 e dell’8,46 nel periodo 2011-2013 non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:528:oj#art-1