Art. 1

In vigore dal 18 mar 2013
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni. La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:139(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2013/139 — Testo vigente | Portale Normativo