Art. 1
In vigore dal 15 mar 2013
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, la Spagna può utilizzare i bovini di cui all’allegato VII, punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino, di detto regolamento fino al termine della vita produttiva, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La Spagna provvede affinché i bovini di cui al paragrafo 1:
a)
siano permanentemente rintracciabili nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
b)
siano spostati dalla loro azienda soltanto sotto controllo ufficiale e a fini di distruzione;
c)
non siano spediti in altri Stati membri o esportati in paesi terzi.
3. La Spagna effettua controlli regolari per verificare la corretta applicazione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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