Art. 1
Modifiche della decisione n. 573/2007/CE
In vigore dal 13 mar 2013
Modifiche della decisione n. 573/2007/CE
La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:
1.
all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il contributo dell’Unione ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’ attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un’azione specifica.
Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all’articolo 17.
Il contributo dell’Unione è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.
Il contributo dell’Unione può essere maggiorato di 20 punti percentuali in uno Stato membro purché, al momento della presentazione del suo progetto di programma annuale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della presente decisione, o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2008/22/CE della Commissione (*1), esso soddisfi una delle seguenti condizioni:
a)
beneficia di un’assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (*2);
b)
beneficia di un’assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*3), ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima del 13 maggio 2010; oppure
c)
beneficia di un’assistenza finanziaria ai sensi dell’accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al suo progetto di programma annuale o al suo progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).
Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell’attuazione del relativo programma annuale, sussista ancora una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).
(*1)
GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1."
(*2)
GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1."
(*3)
GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.»;"
2.
all’articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’assistenza finanziaria del Fondo per le misure d’urgenza di cui all’ è limitato a una durata di sei mesi e non può superare l’80 % del costo di ogni misura.
L’assistenza finanziaria può essere maggiorata di 20 punti percentuali in uno Stato membro purché, al momento della presentazione della domanda per le misure d’urgenza di cui paragrafo 2 del presente articolo o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2008/22/CE, esso soddisfi una delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) o c).
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente alla domanda per le misure d’urgenza o al suo progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) o c).
Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell’attuazione delle relative misure d’urgenza, sussista ancora una delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) o c).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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