Art. 1

In vigore dal 13 mar 2013
1.   L’uso di diodi emettitori di luce (LED) per proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti e dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. 2.   I risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso dei LED per l’illuminazione di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell’allegato. La riduzione di CO2 è calcolata come riduzione totale derivante dalla combinazione dell’uso dei LED nelle tre funzioni di illuminazione indicate.
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