Art. 2
Settori tematici
In vigore dal 11 mar 2013
Settori tematici
Sono stabiliti i seguenti settori tematici:
a)
l’accesso alla giustizia;
b)
le vittime di reati, incluso il loro indennizzo;
c)
la società dell’informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
d)
l’integrazione dei rom;
e)
cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;
f)
i diritti del minore;
g)
le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l’opinione politica o di qualunque altro genere, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;
h)
l’immigrazione e l’integrazione dei migranti, i controlli di frontiera e i visti, nonché l’asilo;
i)
il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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