Art. 1

In vigore dal 11 mar 2013
All’articolo 6 della decisione 2011/235/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2014. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata, o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:124(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo