Art. 1
In vigore dal 11 mar 2013
All’articolo 6 della decisione 2011/235/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2014. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata, o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
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Proeli:dec:2013:124(1):oj#art-1