Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 feb 2013
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «materiale da imballaggio in legno»: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm; b)   «prodotti specificati»: prodotti originari della Cina, importati nell’Unione con i codici della nomenclatura combinata di cui all’allegato I e conformi alle descrizioni di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2); c)   «spedizione»: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità.
Storico versioni

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