Art. 1
In vigore dal 18 feb 2013
La decisione 2011/101/PESC del Consiglio è così modificata:
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2014.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2014.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2013:89(1):oj#art-1