Art. 1

In vigore dal 13 feb 2013
1.   Sono approvati i piani nazionali per l’attuazione del sistema di convalida, a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell’Irlanda, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2.   Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati in conformità del paragrafo 1 non garantiscano l’effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati. 3.   Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida in conformità della richiesta formulata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.
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Art. 1 Decisione (UE) 2013/82 — Testo vigente | Portale Normativo