Art. 6

Esenzioni

In vigore dal 12 feb 2013
Esenzioni 1.   Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni: a) caso fortuito o forza maggiore; e b) eventi bellici o agitazioni sociali. 2.   Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.
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