Art. 6
Esenzioni
In vigore dal 12 feb 2013
Esenzioni
1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:
a)
caso fortuito o forza maggiore; e
b)
eventi bellici o agitazioni sociali.
2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.
Storico versioni
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