Art. 20
Denuncia
In vigore dal 12 feb 2013
Denuncia
1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo addizionale per una parte contraente, detta parte può denunciare in qualsiasi momento il presente protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario.
2. La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.
3. Si considera che la parte contraente che denuncia il protocollo, conformemente all’articolo 39 dello stesso protocollo, denuncia anche il presente protocollo addizionale.
Storico versioni
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