Art. 1

In vigore dal 22 gen 2013
In deroga all’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Slovenia è autorizzata ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:54:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2013/54 — Testo vigente | Portale Normativo