Art. 2

In vigore dal 22 gen 2013
La presente decisione ha effetto il giorno della notifica. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2015.
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