Art. 1

In vigore dal 22 gen 2013
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.
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