Art. 1

In vigore dal 22 gen 2013
La chia (Salvia hispanica) di cui all’allegato I può essere immessa sul mercato dell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi elencati all’allegato II. I semi di chia (Salvia hispanica) in quanto tali possono essere venduti al consumatore finale solo in una forma preconfezionata.
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