Art. 1

In vigore dal 22 gen 2013
La zeaxantina sintetica di cui all’allegato può essere commercializzata sul mercato dell’UE quale nuovo ingrediente alimentare in integratori alimentari, alla dose massima raccomandata dal fabbricante di a 2 mg al giorno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:49:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo