Art. 1
In vigore dal 22 gen 2013
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:
"5 ter Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1, lettera b) nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante negli allegati II e IV; nonché
d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.";
2)
all'articolo 6, paragrafo 6, è inserita la lettera seguente:
"c)
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV,";
3)
gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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