Art. 3

In vigore dal 22 gen 2013
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è pari a 160 800 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il consorzio. L’accordo prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell’Unione, adeguata alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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Art. 3 Decisione (UE) 2013/43 — Testo vigente | Portale Normativo