Art. 1
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 21 dic 2012
La decisione 2010/96/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni della missione militare dell'UE sono amministrati conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (*1) ("ATHENA").
2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %.
3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %.
4. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 0,05 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 100 %.
(*1)
GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.";"
2)
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 gennaio 2013.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:835:oj#art-1