Art. 1
In vigore dal 21 dic 2012
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo:
"3 bis. Nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1 le istituzioni finanziarie sono tenute a:
a)
esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente ai loro obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
b)
imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
c)
conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
d)
qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'UIF o a un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.";
2)
all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
dalle persone e dalle entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché da altri membri ed entità dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto o che forniscono loro assicurazioni o altri servizi essenziali, di cui all'elenco nell'allegato II.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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