Art. 4

In vigore dal 20 dic 2012
La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari a sorvegliare in modo attento e continuo l’andamento del mercato del lavoro. Essa deve fornire alla Commissione dati statistici trimestrali sull’andamento del mercato del lavoro per settore di attività e per professione. La prima relazione trimestrale deve essere presentata entro il 31 marzo 2013. Se sul mercato del lavoro si verificano mutamenti significativi, la Spagna deve aggiornare immediatamente la Commissione e gli Stati membri sui pertinenti elementi a suo tempo forniti a corredo della richiesta di una decisione della Commissione e in base ai quali è stata adottata la presente decisione.
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