Art. 1

In vigore dal 20 dic 2012
Il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo, talvolta denominato “etanolo combustibile”, ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore a 10 % (v/v) attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00 , ex 2207 20 00 , ex 2208 90 99 , ex 2710 12 11 , ex 2710 12 15 , ex 2710 12 21 , ex 2710 12 25 , ex 2710 12 31 , ex 2710 12 41 , ex 2710 12 45 , ex 2710 12 49 , ex 2710 12 51 , ex 2710 12 59 , ex 2710 12 70 , ex 2710 12 90 , ex 3814 00 10 , ex 3814 00 90 , ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 e originario degli Stati Uniti d’America, è chiuso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:825:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo