Art. 1

In vigore dal 20 dic 2012
L’ della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal seguente: « Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche: a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza; o b) che sono stati trasferiti dall’Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell’ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, sono congelati senza indugio e — salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare tale vincolo o decisione — sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al meccanismo istituito dal governo iracheno per succedere al Fondo di sviluppo per l’Iraq secondo le condizioni previste dalle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/812 — Testo vigente | Portale Normativo