Art. 1
In vigore dal 20 dic 2012
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:
—
persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’,
—
capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,
—
capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,
—
capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,
—
persone o entità attive nella RDC che commettono gravi violazioni implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati,
—
persone o entità che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,
—
persone o entità che sostengono illegalmente i gruppi armati nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, oro compreso,
—
persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o entità posseduta o controllata da una persona designata,
—
persone o entità che pianificano, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO).
L’elenco delle persone ed entità interessate figura in allegato.»;
2)
all’articolo 4, paragrafo 3, dopo la lettera c) è aggiunta la frase seguente:
«o qualora tale ingresso o transito sia necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:811:oj#art-1