Art. 1

In vigore dal 20 dic 2012
All’articolo 2 ter della decisione 2011/235/PESC è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che sono destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, ovvero alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature, autorizzati preventivamente dalla pertinente autorità competente.»
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