Art. 1
In vigore dal 19 dic 2012
L’ della decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificato:
1)
il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2)
prestazioni di servizi degli avvocati, purché non si tratti delle prestazioni di cui all’allegato B della seconda direttiva 67/228/CEE (allegato F, ex punto 2);»
2)
Il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4)
cessioni di terreni edificabili di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE (allegato F, ex punto 16).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:821:oj#art-1