Art. 1

In vigore dal 19 dic 2012
L’ della decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificato: 1) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) prestazioni di servizi degli avvocati, purché non si tratti delle prestazioni di cui all’allegato B della seconda direttiva 67/228/CEE (allegato F, ex punto 2);» 2) Il punto 4) è sostituito dal seguente: «4) cessioni di terreni edificabili di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE (allegato F, ex punto 16).»
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